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Citta’ di Castello: verifica dei requisiti di nomina di componenti delle commissioni di concorso, Rigucci (Misto) interpella la Giunta

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha interessato anche le procedure di formazione delle commissioni di concorso , attraverso l’art. 1 comm46 l. 6nov.2012 che ha introdotto l’art. 35 dis. Del decreto legislativo 30 marzo 2001 , rubricato “ prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazione agli uffici”.

Analoga disposizione è rinvenibile nell’art. 3 del DLGS 39/2013 ,in materia di conformità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. La nuova disposizione, prevede che coloro che sono stati condannati , anche con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 , del titolo 2 del libro secondo del codice penale ( articoli da 314 a 335-bis c p), tra gli altri divieti non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi .

Come ben specificato nl comma 2 , del citato articolo 35 bis , al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissione e la nomina dei relativi segretari.
Chiarito l’ambito normativo in cui ci si muove , rispondendo al quesito , è necessario che l’ente che ha provveduto alla nomina della commissione , acquisisca , da ciascun componente ( presidente più due componenti ) e dal segretario , prima dell’insediamento , un’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione , resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art 46 del dpr n. 445/2000 , che trattasi l’assenza di condanne , anche non definite , per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione .


Inoltre , ricevuta la dichiarazione , il servizio personale o altro ufficio del comune , dovrà provvedere ad acquisire il certificato penale e quello dei carichi pendenti dei quattro interessati , così da compiere la dovuta verifica sulle dichiarazioni rese . E’ consigliabile che le dichiarazioni e l’acquisizione dei certificati penali , avvenga prima dell’insediamento della commissione giudicatrice .


Sull’argomento, a completamento informativo , si rinvia alla delibera ANAC n. 447 del 17 aprile 2019 , con la quale l’autorità ha ritenuto applicabile il principio dell’ inconferibilità dell’incarico di componente o di segretario di una commissione di concorso, anche nei casi in cui la sentenza – anche non definitiva – sia stata pronunciata non solo per il reato” consumato “,ma anche per “ delitto intentato” .

Si chiede

l’amministrazione ha provveduto alla richiesta della certificazione del casellario giudiziario, carichi pendenti a tutti i componenti della commissione
L’amministrazione ha provveduto ad informare tramite il portale trasparenza la legittimità dei componenti di commissione prima dell’inizio del concorso
L’amministrazione ha eseguito le nomine del presidente e commissari di commissione nel rispetto di tutte le norme sopra segnalate
Si chiede
Che venga prodotta tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti sopra elencate
NOTA
Nell’eventualità risultasse incomplete o in parte la documentazione prevista dalle normative legislative sopra riportate il concorso in corso d’opera è nullo per vizio di forma contravvenendo alle disposizioni legislative .
Consigliere

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