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Citta’ di Castello: verifica dei requisiti di nomina di componenti delle commissioni di concorso: Rigucci (Misto) interpella la Giunta

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha interessato anche le procedure di formazione delle commissioni di concorso , attraverso l’art. 1 comm46 l. 6nov.2012 che ha introdotto l’art. 35 dis. Del decreto legislativo 30 marzo 2001 , rubricato “ prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazione agli uffici”. Analoga disposizione è rinvenibile nell’art. 3 del DLGS 39/2013 ,in materia di conformità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. La nuova disposizione, prevede che coloro che sono stati condannati , anche con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 , del titolo 2 del libro secondo del codice penale ( articoli da 314 a 335-bis c p), tra gli altri divieti non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi . Come ben specificato nl comma 2 , del citato articolo 35 bis , al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissione e la nomina dei relativi segretari.


Chiarito l’ambito normativo in cui ci si muove , rispondendo al quesito , è necessario che l’ente che ha provveduto alla nomina della commissione , acquisisca , da ciascun componente ( presidente più due componenti ) e dal segretario , prima dell’insediamento , un’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione , resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art 46 del dpr n. 445/2000 , che trattasi l’assenza di condanne , anche non definite , per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione .
Inoltre , ricevuta la dichiarazione , il servizio personale o altro ufficio del comune , dovrà provvedere ad acquisire il certificato penale e quello dei carichi pendenti dei quattro interessati , così da compiere la dovuta verifica sulle dichiarazioni rese .

E’ consigliabile che le dichiarazioni e l’acquisizione dei certificati penali , avvenga prima dell’insediamento della commissione giudicatrice .


Sull’argomento, a completamento informativo , si rinvia alla delibera ANAC n. 447 del 17 aprile 2019 , con la quale l’autorità ha ritenuto applicabile il principio dell’ inconferibilità dell’incarico di componente o di segretario di una commissione di concorso, anche nei casi in cui la sentenza – anche non definitiva – sia stata pronunciata non solo per il reato” consumato “,ma anche per “ delitto intentato” .

Si chiede

l’amministrazione ha provveduto alla richiesta della certificazione del casellario giudiziario, carichi pendenti a tutti i componenti della commissione


L’amministrazione ha provveduto ad informare tramite il portale trasparenza la legittimità dei componenti di commissione prima dell’inizio del concorso


L’amministrazione ha eseguito le nomine del presidente e commissari di commissione nel rispetto di tutte le norme sopra segnalate

Si chiede
Che venga prodotta tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti sopra elencate

NOTA
Nell’eventualità risultasse incomplete o in parte la documentazione prevista dalle normative legislative sopra riportate il concorso in corso d’opera è nullo per vizio di forma contravvenendo alle disposizioni legislative .


Consigliere Marcello Rigucci

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