Zanzare, interventi larvicidi in città. Ordinanza per descrivere le buone pratiche da adottare nelle pertinenze private

Data:

Al fine di contrastare lo sviluppo larvale delle zanzare, riducendone così la capacità riproduttiva è stata emanata un’Ordinanza Sindacale rivolta alla popolazione del Comune di Sansepolcro dove sono descritte le buone norme e pratiche da applicare nelle proprietà private. Il Comune, come ogni anno, effettuerà degli interventi larvicidi su 1000 caditoie pubbliche stradali nel periodo estivo, però è molto importante, che i focolai di proliferazione larvale siano eliminati anche in aree verdi private (visto considerato che le aree private sono circa il 70% del territorio comunale), come giardini, terrazzi, orti ecc. avendo cura di evitare qualsiasi ristagno di acqua ed effettuare eventualmente dei trattamenti larvicidi.

Si invita pertanto alla collaborazione di tutta la cittadinanza.

IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

_________________________
COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA SINDACALE N. 93 del 16/05/2024

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed
in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e da zanzara comune (Culex spp.)

IL SINDACO

PRESO ATTO della nota della Regione Toscana, acquisita da questo Ente con prot.7487 del 28/03/2024, con la
quale è stata trasmessa la Delibera di Giunta Regionale Toscana n.582 del 23/05/2022 “Piano di prevenzione,
sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana”;
VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie
infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre
(Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex spp.);
CONSIDERATO che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di
malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti
dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;
RITENUTO per quanto sopra che per garantire l’incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla
regolamentazione e all’imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore
impatto per la salute;
VISTO l’ultimo Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi;
CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi
alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento
principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle
zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei
focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
CONSIDERATA la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione
presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai
responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree
dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo
anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
CONSIDERATO di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo di
maggiore attività vettoriale 1 giugno/31 ottobre (estendibile ai mesi di aprile/maggio e novembre in base agli
andamenti climatici);
EVIDENZIATO inoltre che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di
una logica di contrasto integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la
ragionevole soglia di sopportazione; che la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e

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l’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di
metodi larvicidi; che l’intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma
sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di
intervento) dopo attenta indagine ambientale ed autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione delle
Aziende USL territorialmente competenti; che l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche è da considerare
essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi
gestita in modo oculato ed efficace;
VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO quanto previsto al punto 4 dell’Allegato A alla D.G.R.T. n.582 del 23/05/2022 relativamente all’attività
dei Comuni ed alla emissione di ordinanze a valenza stagionale affinché i cittadini/Enti svolgano interventi di
prevenzione e lotta diretta contro le larve delle zanzare nelle proprie aree di pertinenza;
VISTO l’allegato 1 all’Allegato A alla D.G.R.T. n.582 del 23/05/2022 “Schema di Ordinanza del Sindaco”;

ORDINA

a decorrere dal giorno dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2024:
1) A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori
commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno
l’effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di
acqua meteorica o di altra provenienza, di:

  • evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici
    solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed
    impedire qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
  • procedere, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la
    proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro
    sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro
    chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di
    scaricare l’acqua nei tombini;
  • impedire la formazione di ristagni d’acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
  • evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;
  • provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
  • evitare ogni raccolta d’acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere
    controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
  • pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
  • svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento antilarvale;
  • trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche
    presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità
    dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate
    in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In
    alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle
    acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di
    integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
  • tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da
    evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

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  • provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte,
    improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello
    sviluppo vegetativo;
    2) A tutti i conduttori di orti, di:
  • eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da
    svuotare completamente dopo l’uso;
  • sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di
    raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  • chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica o con rete zanzariera gli
    eventuali serbatoi d’acqua;
    3) Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità, di
    depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di
    rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, di:
  • adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua,
    quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con
    copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e
    avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
  • assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti
    di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione
    atmosferica;
    4) Ai responsabili delle aree di cantiere, di:
  • evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori, qualora l’attività richieda la
    disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure
    debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  • sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
  • provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i
    materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
  • assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti
    di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione
    atmosferica;
    5) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e
    fiori ed attività similari, aziende agricole, di:
  • eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il
    contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
  • sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di
    raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  • chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o con reti zanzariere gli eventuali serbatoi
    d’acqua;
  • eseguire adeguate verifiche ed attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di
    contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche;
    6) All’interno dei cimiteri di:
  • non lasciare vasi e sottovasi pieni di acqua;
  • non lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua
    piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
  • non ostruire le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;
  • riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo
    sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di
    plastica;

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  • trattare l’acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi.

DISPONE

  1. che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il
    Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL
    territorialmente competente, all’emissione di apposita Ordinanza Contingibile e Urgente per l’esecuzione
    dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private;
  2. che i trattamenti adulticidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, debbano essere eseguiti solo
    in casi straordinari a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie
    di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del
    Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente; in ogni caso, tali
    trattamenti non dovranno mai essere programmati a calendario.
    AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per
disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.
Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
(pagamento entro 60 giorni: € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e
s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all’art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro e non oltre il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio del medesimo.
Il presente provvedimento viene trasmesso:

  • per quanto di competenza, al Comando di Polizia Municipale di Sansepolcro e all’Azienda USL Toscana Sud
    Est, Dipartimento di Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e nutrizione Zona Aretina, Casentino e Valtiberina;
  • per opportuna conoscenza, alla Regione Toscana.

INFORMA

Che le istruzioni per eseguire i trattamenti in proprio sono consultabili sul sito del Comune
(https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/buone-norme-sulla-difesa-dalle-zanzare).

IL SINDACO
f.to Fabrizio Innocenti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

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