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Zanzare, interventi larvicidi in città. Ordinanza per descrivere le buone pratiche da adottare nelle pertinenze private

Al fine di contrastare lo sviluppo larvale delle zanzare, riducendone così la capacità riproduttiva è stata emanata un’Ordinanza Sindacale rivolta alla popolazione del Comune di Sansepolcro dove sono descritte le buone norme e pratiche da applicare nelle proprietà private. Il Comune, come ogni anno, effettuerà degli interventi larvicidi su 1000 caditoie pubbliche stradali nel periodo estivo, però è molto importante, che i focolai di proliferazione larvale siano eliminati anche in aree verdi private (visto considerato che le aree private sono circa il 70% del territorio comunale), come giardini, terrazzi, orti ecc. avendo cura di evitare qualsiasi ristagno di acqua ed effettuare eventualmente dei trattamenti larvicidi.

Si invita pertanto alla collaborazione di tutta la cittadinanza.

IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

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COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA SINDACALE N. 93 del 16/05/2024

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed
in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e da zanzara comune (Culex spp.)

IL SINDACO

PRESO ATTO della nota della Regione Toscana, acquisita da questo Ente con prot.7487 del 28/03/2024, con la
quale è stata trasmessa la Delibera di Giunta Regionale Toscana n.582 del 23/05/2022 “Piano di prevenzione,
sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana”;
VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie
infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre
(Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex spp.);
CONSIDERATO che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di
malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti
dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;
RITENUTO per quanto sopra che per garantire l’incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla
regolamentazione e all’imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore
impatto per la salute;
VISTO l’ultimo Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi;
CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi
alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento
principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle
zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei
focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
CONSIDERATA la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione
presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai
responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree
dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo
anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
CONSIDERATO di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo di
maggiore attività vettoriale 1 giugno/31 ottobre (estendibile ai mesi di aprile/maggio e novembre in base agli
andamenti climatici);
EVIDENZIATO inoltre che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di
una logica di contrasto integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la
ragionevole soglia di sopportazione; che la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e

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l’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di
metodi larvicidi; che l’intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma
sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di
intervento) dopo attenta indagine ambientale ed autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione delle
Aziende USL territorialmente competenti; che l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche è da considerare
essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi
gestita in modo oculato ed efficace;
VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO quanto previsto al punto 4 dell’Allegato A alla D.G.R.T. n.582 del 23/05/2022 relativamente all’attività
dei Comuni ed alla emissione di ordinanze a valenza stagionale affinché i cittadini/Enti svolgano interventi di
prevenzione e lotta diretta contro le larve delle zanzare nelle proprie aree di pertinenza;
VISTO l’allegato 1 all’Allegato A alla D.G.R.T. n.582 del 23/05/2022 “Schema di Ordinanza del Sindaco”;

ORDINA

a decorrere dal giorno dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2024:
1) A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori
commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno
l’effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di
acqua meteorica o di altra provenienza, di:

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DISPONE

  1. che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il
    Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL
    territorialmente competente, all’emissione di apposita Ordinanza Contingibile e Urgente per l’esecuzione
    dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private;
  2. che i trattamenti adulticidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, debbano essere eseguiti solo
    in casi straordinari a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie
    di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del
    Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente; in ogni caso, tali
    trattamenti non dovranno mai essere programmati a calendario.
    AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per
disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.
Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
(pagamento entro 60 giorni: € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e
s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all’art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro e non oltre il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio del medesimo.
Il presente provvedimento viene trasmesso:

INFORMA

Che le istruzioni per eseguire i trattamenti in proprio sono consultabili sul sito del Comune
(https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/buone-norme-sulla-difesa-dalle-zanzare).

IL SINDACO
f.to Fabrizio Innocenti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

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