Città di Castello Divieto degli usi impropri dell’acqua potabile nel periodo estivo

Data:

Ordinanza Sindacale Numero 240 del 22/07/2025

Divieto degli usi impropri dell’acqua potabile nel periodo estivo: ordinanza sindacale numero 240 del 22/07/2025. Il sindaco vista la comunicazione di Umbra Acque S.p.a con la quale il gestore del Servizio Idrico Integrato chiede l’emissione di un’ordinanza sindacale che vieta per tutto il periodo estivo l’utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto per scopi diversi da quello potabile e igienico-sanitario e preso atto della necessità di tutelare la risorsa idrica e le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo mediante l’adozione di provvedimenti che impongano il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi impropri e diversi dall’utilizzo potabile e igienico-sanitario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il lavaggio di veicoli, l’innaffiamento di orti, giardini e superfici a verde, il lavaggio di cortili e strade private, il riempimento di piscine private, l’alimentazione di fontane ornamentali private, etc.” Per queste motivazioni con l’ordinanza di oggi è fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 Settembre 2025, di utilizzare l’acqua potabile erogata dai pubblici acquedotti per usi diversi da quello domestico e igienico-sanitario, fatto salvo l’utilizzo strettamente produttivo autorizzato. È altresì fatto divieto assoluto lasciare aperte impropriamente, al termine dell’uso, le fontanelle pubbliche dislocate sul territorio e utilizzare la risorsa potabile pubblica a scopi ludici personali. Il sindaco invita la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile, ad adottare comportamenti improntati al risparmio della risorsa idrica e idropotabile e a non lasciare aperte, al termine dell’uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi e avvisa che tutti gli usi impropri e diversi da quelli consentiti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il lavaggio di veicoli, l’annaffiatura di orti e giardini, il lavaggio di cortili e strade private, il riempimento e il ricambio acqua nelle piscine private, l’alimentazione di fontane ornamentali private, saranno perseguiti e puniti nei termini di legge. Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La Polizia Locale è incaricata del controllo dell’esecuzione della presente ordinanza.

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