Stabilire una proficua collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura e la manutenzione di San Giustino, affinché il territorio comunale sia più sicuro, accogliente e decoroso.
È questo lo spirito dell’ordinanza firmata dal Sindaco Stefano Veschi, la numero 4 del 12/10/2024 sulla manutenzione dei fondi privati prospicenti la viabilità pubblica e sulla manutenzione e pulizia dei fossi e delle scoline.
“La cura del territorio è centrale per questa Amministrazione, in quanto oltre che garantire il decoro e la bellezza, è fondamentale per far fronte a situazioni di criticità meteorologica, come le forti piogge alle quali purtroppo stiamo assistendo con sempre più frequenza” – spiega il sindaco Stefano Veschi – “Abbiamo già affidato ad “Afor” l’Agenzia forestale regionale la pulizia del fiume Vertola, sia a monte che a valle del ponte su Via Anconetana, quindi tutto il tratto che attraversa il centro abitato del capoluogo e il polo scolastico, così come la pulizia della cassa di espansione dello stesso Vertola, un’opera fondamentale per contrastare il rischio idrogeologico, da preservare e manutenere con cura. Si tratta di un primo concreto intervento al quale stavamo lavorando dal primo giorno di consiliatura e che abbiamo interamente finanziato con risorse di bilancio comunale per 25.000 euro.
Abbiamo inoltre concordato con So.Ge.Pu. un piano straordinario di pulizia delle forazze da completare entro l’autunno. Le nostre squadre operative sono impegnate ogni settimana in interventi di pulizia fossi e rimozione rami o piante cadute in tutto il territorio, di pianura e montano ma risulterà fondamentale per una azione più incisiva che anche i privati facciano la loro parte. In molti casi già questo viene fatto, ma è necessario, per non vanificare il lavoro degli altri, che tutti provvedano ad apportare il proprio contributo.”
L’ordinanza richiama quelli che sono gli articoli che il Regolamento di polizia rurale destina alla tutela delle strade e delle acque e va intesa anche come una campagna di sensibilizzazione sul tema.
In particolare vengono citati gli artt.13, 14, 17 e 18, che qui si riportano:
Art.13 Smaltimento delle strade e delle acque.
I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o canale. Per lo scavo di fossi o canali stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell’opera di sostegno. Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti a effettuare lo spurgo delle cunette una volta all’anno e, occorrendo, più volte.
Art.14 Gestione di fossi, canali e ripe.
Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. I proprietari o i conduttori devono: – mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o del piano viabile; – mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire il normale deflusso delle acque; – non modificare, interrompere o alterare il libero percorso dei fossi e canali quale che ne sia la portata, senza la preventiva autorizzazione. I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati a impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze.
La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all’occorrenza, un controfosso.
Art.17 Ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, fossi, rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà oggetto all’obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali. In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti. Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessa.
Art.18 Piantumazione di alberi, siepi e recinzioni.
La piantumazione di alberi e siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e dalle Leggi Forestali, nonché dal codice della strada. I canali, rii e i fossi devono avere un lato completamente libero da alberi per agevolare le operazioni di manutenzione. In caso contrario gli alberi devono essere piantati a una distanza di almeno quattro metri. I proprietari o aventi causa devono garantire tramite la pulizia dei medesimi, il diritto di passaggio delle acque. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangente delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non dovranno avere altezza superiore a metri 0,80. Le recinzioni dei fondi agricoli devono essere costruite in base alle disposizioni delle norme di attuazione del P.R.G.
La Polizia Municipale vigilerà sull’osservanza dell’Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi da questa previsti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle normative. L’applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte. L’ordinanza è pubblicata all’albo online del Comune.