Divieto degli usi impropri dell’acqua potabile: ordinanza sindacale numero 202 pubblicata oggi all’albo pretorio comune

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Divieto degli usi impropri dell’acqua potabile: ordinanza sindacale numero 202 pubblicata oggi all’albo pretorio comune. “Vista la comunicazione di Umbra Acque S.p.a., con la quale il gestore del Servizio Idrico Integrato chiedeva l’emissione di un’ordinanza sindacale che sancisca il divieto per tutto il periodo estivo dell’utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto per scopi diversi da quello potabile ed igienico-sanitario”, si legge nell’ordinanza. “Preso atto della necessità di tutelare le risorse idriche e le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo mediante l’adozione di provvedimenti che impongono il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi impropri e diversi dall’utilizzo potabile e igienico-sanitario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il lavaggio di veicoli, l’annaffiatura di orti e giardini, il lavaggio di cortili e strade private, il ricambio acqua nelle piscine private, l’alimentazione di fontane ornamentali private, etc; Ritenuto pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia ambientale, dell’igiene e della salute pubblica, mediante propria ordinanza; Visto l’articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 Settembre 2024, di utilizzare l’acqua potabile erogata dai pubblici acquedotti per usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico-sanitario. È altresì fatto divieto assoluto lasciare aperte impropriamente, al termine dell’uso, le fontanelle. Si invita, prosegue l’ordinanza, “la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile, ad adottare comportamenti improntati al risparmio della risorsa idrica e idropotabile e a non lasciare aperte, al termine dell’uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi. Tutti gli usi impropri e diversi da quelli consentiti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il lavaggio di veicoli, l’annaffiatura di orti e giardini, il lavaggio di cortili e strade private, il ricambio acqua nelle piscine private, l’alimentazione di fontane ornamentali private, saranno perseguiti e puniti nei termini di legge. Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La Polizia Locale è incaricata del controllo dell’esecuzione della presente ordinanza.”

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